Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021 è’ stata pubblicata la legge 17/12/2021 n. 215 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. E’ in vigore dal 21/12/2021.
Con la legge di conversione del D.L. sono state apportate ulteriori modifiche al testo del D. Lgs. n. 81/2008 oltre quelle già introdotte con l’art. 13 del Decreto Legge n. 146/2021. Le nuove modifiche hanno riguardato, oltre all’Allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 con un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico del Datore di Lavoro e dei Dirigenti per inadempienze alle disposizioni attuative del D. Lgs. 81/2008.
Delle varie modifiche le più importanti riguardano la formazione (art. 37) e le nuove disposizioni che riguardano il nuovo ruolo assegnato al preposto nei luoghi di lavoro (artt. 18 e 19).
Per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro la legge prevede che “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Prevede inoltre che “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
È stato inserito anche l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento periodico anche per i datori di lavoro in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
È inoltre prescritto che: “7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
(la penalità per il datore di lavoro e per i dirigenti inadempienti è prevista nell’art. 55 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro)
La figura del preposto acquista un’importanza sempre più rilevante.
Una prima modifica riguarda l’articolo 18, contenente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Nel comma 1 di tale articolo, infatti, dopo il punto b è stato aggiunto il punto b-bis secondo il quale:
“b-bis il datore di lavoro e dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
(la penalità per il datore di lavoro e per i dirigenti inadempienti è prevista nell’art. 55 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
Nell’articolo 19, inoltre, riportante gli obblighi del preposto, è stato introdotto un nuovo e importante compito di vigilanza a carico di tale figura. La lettera a) del comma 1, riportante le attribuzioni e le competenze del preposto, infatti, è stata sostituita dalla seguente:
“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
E inoltre “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
(la penalità per il preposto inadempiente è prevista nell’art. 55 con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro)
Un’altra importante modifica che riguarda la figura del preposto è stata inserita anche nell’art. 26, contenente gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Dopo il comma 8 di tale articolo, infatti, è stato aggiunto il comma 8-bis secondo il quale: “8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”
(la penalità per il datore di lavoro e per i dirigenti inadempienti è prevista nell’art. 55 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 )
Circolare Monitor Enginneering 01/2022